Comunicato stampa
12 settembre 2022

“SFATTORIA DEGLI ULTIMI”, ASSOCIAZIONI: “NOSTRA UNICA PREOCCUPAZIONE IL BENESSERE DEGLI ANIMALI”. CONTESTATA DAVANTI AL TAR LA FONDATEZZA DEL PROVVEDIMENTO CHE AUTORIZZA L’ABBATTIMENTO DI 140 SUIDI”

 

La prima e unica preoccupazione delle organizzazioni animaliste intervenute ad adiuvandum nella controversia tra l’Asl Roma 1 e la titolare della Sfattoria degli ultimi, che l’8 agosto ha ricevuto la notifica di abbattimento dei circa 140 suidi ospitati dal rifugio, è il benessere degli animali. Perciò questa mattina, nell’udienza al Tar che dovrà decidere sulla legittimità degli abbattimenti, le associazioni Enpa, Leal, Leidaa, Lndc, Oipa e Tda, costituite fin dall’inizio e assistite dall’avvocato Giuseppe Calamo dello Studio Curtis Mallet Prevost Colt & Mosle LLP, hanno chiesto la conferma della tutela cautelare (no agli abbattimenti) già disposta col decreto del 19 agosto e di poter partecipare “in contraddittorio” a qualsiasi tipo di esame, valutazione o accesso siano ritenuti necessari per formare il giudizio. Detto altrimenti: in questa vicenda le associazioni ci sono e vogliono continuare ad esserci, per la salvezza e la salute degli animali.
Durante l’udienza l’avvocato Giuseppe Calamo ha contestato punto per punto la fondatezza del provvedimento che prevede gli abbattimenti, ricordando tra l’altro che le associazioni hanno incaricato un tecnico di verificare in loco la situazione degli animali della Sfattoria, “a differenza dell’Asl”, sottolinea il legale, “che non ha svolto alcun accertamento”. Inoltre, dalle difese delle Amministrazioni emergono contraddizioni da cui si evince appieno un grave difetto di istruttoria”.
Secondo l’Asl, l’abbattimento sarebbe giustificato dall’art. 7 dell’ordinanza commissariale n. 4/2022. “Norma”, afferma il legale, “che riteniamo incompatibile con il diritto comunitario in quanto consente all’Asl di eseguire liberamente qualsiasi abbattimento nei confronti di qualsiasi suino in stato di precarietà detentiva, anche a prescindere dalla presenza o meno di una zona rossa, saltando a pie’ pari tutta una serie di garanzie previste dalla regolamentazione europea di riferimento”.
Secondo il Ministero della Salute, dell’Interno e la Prefettura, l’abbattimento sarebbe giustificato ai sensi dell’Art. 3, co. 1, lett. b), n. VII), dell’ordinanza commissariale, ma “tale autorizzazione è stata concessa senza tenere conto di deroghe e comunque solo per gli allevamenti commerciali”, tra cui, chiaramente, non rientra la Sfattoria. Insomma, nel giudizio emerge un paradosso: “Le Amministrazioni coinvolte”, conclude l’avvocato delle associazioni, “non riescono a concordare sui presupposti normativi della loro azione, che sono infatti, a nostro avviso, del tutto insussistenti”.

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