La passeggiata al parco con il nostro cane è sempre piacevole ma possiamo imbatterci in dei limiti di accesso con il quattrozampe?

Può capitare che davanti all’ingresso troviamo dei cartelli di divieto. Purtroppo esistono parchi off limits per i cani ma, momento che il numero di animali domestici è sempre crescente, il problema è sempre più sentito.

È necessario fare un po’ di chiarezza per comprendere come viene regolamentato l’accesso di un cane e relativo conduttore in un parco o giardino pubblico.

Il Regolamento di Polizia Veterinaria del 1954 prevede «l’obbligo di guinzaglio o di museruola al cane quando si trova nelle vie o nei luoghi aperti al pubblico», così come «nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto». A livello nazionale, quindi, l’accesso dei cani è possibile mediante l’utilizzo di idonea strumentazione: guinzaglio o museruola.

Ma è bene sapere che la normativa indicata risale agli anni cinquanta e, successivamente, regioni e comuni hanno adottato ciascuno le proprie specifiche regole sull’accesso e permanenza con il nostro quattrozampe al parco.

Per esempio, la Regione Toscana prevede, con L.R. n. 59/2009, l’accesso dei cani accompagnati dal detentore in tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le spiagge. Eventuali limitazioni sono previste per le aree giochi dedicate ai bambini, quando a tal fine sono chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto e dotate di strumenti atti alla custodia dei cani all’esterno delle stesse.

Anche i Comuni hanno la possibilità di regolamentare all’accesso e modalità di un quattrozampe in un parco o giardino pubblico, con tanto di ordinanza o regolamento. Così a Milano il Regolamento d’uso del verde, disciplina gli “spazi per i cani” prevedendo, nello specifico, che i cani devono essere condotti al guinzaglio; con appositi segnali sono indicate le aree in cui i cani possono essere lasciati liberi, nonché le aree nelle quali è fatto loro divieto di accesso.

Altri comuni, purtroppo, vietano l’accesso con un quattrozampe al parco pubblico: così, per esempio, il Comune di Lodi, mediante il proprio regolamento di polizia urbana, vieta l’introduzione di cani nei parchi e giardini pubblici quali quelli indicati nel medesimo dispositivo.

Decisione corretta? In realtà no: giurisprudenza amministrativa, ormai consolidata, prevede che disposizioni di questo tipo devono considerarsi illecite.

Il TAR del Lazio, per esempio, con sentenza del 2016, ha annullato l’ordinanza di un comune che prevedeva il divieto assoluto ed indiscriminato di accesso con il cane in tutte le aree verdi. Grazie al ricorso di un’associazione animalista, l’ordinanza è stata dichiarata nulla sulla base del fatto che, “il divieto assoluto è sproporzionato rispetto agli altri interessi tutelati ed eccessivamente limitativo della libertà di circolazione delle persone”. Il fatto che, scorrettamente, i cani talvolta siano lasciati liberi o non vengano raccolte le relative deiezioni, non giustifica un provvedimento di questo tipo ma è possibile ovviare a questi problemi facendo eseguire dei controlli dall’Autorità preposta.

Anche se tali divieti sono “bacchettati” dal giudice, è necessario prestare attenzione: è possibile impugnare queste disposizioni davanti al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e modi previsi per legge, trascorsi i quali, la decisione diventa vincolante. Tuttavia, anche in casi di questo tipo, è possibile fare ricorso ad un’eventuale sanzione per contestare l’illegittimità del divieto: così è avvenuto nel comune di Lodi, dove non è possibile accedere con il cane in un parco pubblico, come previsto nel Regolamento comunale di polizia urbana.

Il Giudice di Pace di Lodi, infatti, ha accolto il ricorso di una cittadina contro una sanzione amministrativa contestatale per aver violato, appunto, il divieto di accesso con il cane in un parco pubblico della città, proprio in occasione di una manifestazione indetta per contestare tale prescrizione. Il Giudice ha accolto il ricorso ritenendo illegittima la sanzione, ricollegandosi alla giurisprudenza consolidata, mediante la quale si nega legittimità a quei provvedimenti che limitano la libertà di circolazione ai conduttori di cani e, pertanto, la norma regolamentare deve essere disapplicata.

Il consiglio? Prestare sempre attenzione ai cartelli e al regolamento. Se viviamo in un Comune poco “pet-friendly”, cerchiamo di sensibilizzare l’Ente organizzando manifestazioni e raccolta firme per aprire i parchi ai cani e ampliare il numero di aree canine.