Comunicato stampa
14 agosto 2021

 

CINGHIALI. LE NUOVE NORME DELLA REGIONE LAZIO IN CONTRASTO CON LA LEGGE NAZIONALE. L’OIPA CHIEDE AL GOVERNO DI PROMUOVERE LA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

 

Piacenza: «Sono diverse le previsioni a nostro avviso impugnabili dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale»

 

Con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio del12 agosto è entrata in vigore la legge regionale n.14 dell’11 agosto 2021 Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali, che all’art.72 dichiara guerra ai cinghiali. Lo rende noto l’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa).

La Regione Lazio apre la caccia al cinghiale in aree finora vietate, cioè nei parchi, nelle riserve e nei monumenti naturali, istituisce zone per l’addestramento dei cani da caccia al cinghiale, stabilisce che caccia agli ungulati potrà essere svolta tutto l’anno e che i “piani di contenimento” potranno essere attuati dalle guardie dipendenti dalle Province e dalla Città metropolitana, che potranno avvalersi anche dei proprietari o dei conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani di salvaguardia, nonché delle guardie forestali e comunali munite di licenza per l’esercizio venatorio.

Contro queste disposizioni l’Oipa presenterà istanza al Presidente del Consiglio Draghi e al  Ministro della Transizione ecologica Cingolani affinché il Governo promuova la questione di legittimità costituzionale innanzi alla Consulta per la violazione delle disposizioni previste dalla legge nazionale n. 157/92 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

«Le modifiche previste all’articolo 72 del collegato sono palesemente in contrasto con la normativa nazionale in materia», spiega Alessandro Piacenza,  consigliere giuridico dell’Oipa. «Sono diverse le previsioni a nostro avviso impugnabili dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale. In sintesi: non si possono cacciare gli ungulati tutto l’anno ma solo in un periodo temporale determinato e deve essere chiesto anche un parere preventivo all’Ispra. Inoltre, bisogna sempre rispettare il silenzio venatorio, anche per permettere ai non cacciatori di poter frequentare boschi e campagne. La legge nazionale all’articolo18 prevede poi che qualsiasi attività venatoria, anche quella di selezione, possa essere svolta solo un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto e non due come disposto dalla Regione Lazio. Inoltre, la caccia tutto l’anno, oltre alla potenziale pericolosità per gli escursionisti, è in contrasto a nostro avviso con l’articolo 1 comma 2 della legge n. 157/1992, il quale prevede che “l’esercizio dell’attività venatoria è consentito purché non contrasti con l’esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole”. E questo potrebbe invece accadere in caso di caccia tutto l’anno».

 

Leggi e scarica il testo della legge n.14 del 11 agosto 2021 Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2021 e modifiche leggi regionali

 

Informazioni per la stampa:

Ufficio stampa OIPA Italia
press@oipa.org
Tel. 3204056710
Canale Telegram Oipa per ricevere i comunicati stampa: https://t.me/oipaonlus