Riportiamo le indicazioni utili nella vigenza del nuovo DPCM in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021, con la raccomandazione di monitorare costantemente il nostro sito e quelli provenienti dalle fonti istituzionali ufficiali.

Il nuovo DPCM ha differenziato le Regioni d’Italia in tre fasce: gialla, arancione e rossa a seconda del rischio di contagio, disponendo restrizioni differenti. Consigliamo, pertanto, di prestare attenzione e organizzarci, con anticipo, in caso di necessario spostamento (leggi l’approfondimento). 

Autocertificazione (scarica il PDF). È necessaria per uscire di casa dalle ore 22 alle 5 del mattino per ragioni di lavoro, necessità o salute e da utilizzare sempre nelle Regioni ad alto rischio.

Come nella precedente fase, è possibile continuare ad accudire gli animali come volontari. Ci raccomandiamo di portare sempre con sé  la documentazione che possa provare la nostra attività (es. nomina tutor di colonia felina), essere muniti di mascherina, rispettare il distanziamento sociale. Gli assembramenti sono sempre vietati. Mai dichiarare il falso, in caso di controllo, per non incorrere in responsabilità penale.

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CASI FREQUENTI

Cani

È consentita la passeggiata con il cane come nei precedenti mesi sottoposti a limitazioni per l’emergenza sanitaria.

Eventuali necessità particolari dopo le ore 22.  Se prima di questa fascia oraria sono al lavoro posso portare fuori il cane munito di autocertificazione e indicando i motivi (es. attività lavorativa) per i quali non sono uscito prima. Se il cane ha una necessità impellente di uscire, si può provvedere ai suoi bisogni fisiologici a prescindere da orario e località, rimanendo nei pressi dell’abitazione e dichiarando la motivazione in caso di controllo.

È fatto salvo il diritto di far visitare il nostro cane dal veterinario.

Possiamo continuare a svolgere attività di volontariato presso i rifugi. L’attività di assistenza agli animali è necessaria per garantirne il benessere, come confermato dalle circolari del Ministero della Salute emanate l’8 aprile e il 15 maggio 2020.

È consentito l’accudimento del cane di quartiere\libero. Riportiamo nella dichiarazione quanto necessario per dimostrare la nostra attività (es. nomina tutor oppure ordinanza di rimessione cane sul territorio)

 

Gatti

Resta la possibilità di spostarsi per accudire colonie feline come previsto nelle circolari del Ministero Salute emanate l’8 aprile e il 15 maggio 2020.

Nel caso di cura di colonie feline in proprietà privata (aziende, ecc. ) farsi rilasciare una dichiarazione dalla proprietà che attesti che siete incaricati di seguire la colonia felina.

Se la colonia ancora non è riconosciuta (registrata),  munirsi di documentazione che provi l’esistenza della colonia e\o la domanda di riconoscimento, da allegare alla propria dichiarazione.

È fatto salvo il diritto a far visitare il gatto dal veterinario.

 

Cavalli ed equidi

Salvo disposizioni differenti della Federazione Italiana Sport Equestri ai propri affiliati, è possibile recarsi in maneggio per provvedere al proprio cavallo\equide per garantirgli il movimento necessario. Ciascuna struttura, fermo restando la garanzia di provvedere alle necessità quotidiane dell’animale, potrà disporre autonomamente sull’accesso. Ricordiamo a questo proposito la differente regolamentazione, sullo spostamento, vigente nelle Regioni, a seconda della fascia di appartenenza. Di seguito documenti redatti dall’avv. Marianna Garrone (che si occupa di diritto equestre) per lo spostamento utile per provvedere al  cavallo (che spesso è lontano da casa): fac simile autocertificazione compilata e utile allegato relativo all’interpretazione dello “stato di salute” dell’animale.

 

Altri  animali

Ricordiamo che il diritto a provvedere alle cure, mantenimento e benessere del proprio animale si riferisce a qualsiasi specie da noi tenuta a scopo d’affezione come, per esempio, galline, volatili, maiali ecc. Anche in questo caso, raccomandiamo munirsi della documentazione utile per provare quanto da noi dichiarato per lo spostamento.

 

Sterilizzazione animali randagi

Sussiste il diritto dei volontari a richiedere tale intervento in quanto necessario per fronteggiare il fenomeno del randagismo. Tuttavia,  nelle zone soggette ad alto rischio, è possibile che vi siano rallentamenti o interruzioni dovuti all’emergenza epidemiologica. Rivolgiamoci comunque al Servizio Veterinario di competenza per le opportune informazioni.

Si ricorda che l’attività delle organizzazioni per la promozione e difesa di animali e ambiente (codice Ateco 949960), come OIPA Italia OdV, non è stata limitata.

Per questioni diverse da quelle citate o per opportuni chiarimenti, potete contattarci all’indirizzo e-mail sportellolegale@oipa.org / Tel. 026427882

Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a documentarvi principalmente attraverso i canali ufficiali del Governo  Italiano  www.governo.it, del Ministero della Salute www.salute.gov.it e della Protezione Civile www.protezionecivile.gov.it