Claudia Taccani
Avvocato e Responsabile Sportello Legale OIPA Italia Odv
sportellolegale@oipa.org
Trainare il cane con la bicicletta è vietato dal Codice della strada, che bacchetta pratiche di questo tipo prevedendo all’articolo 182, comma, 3 che “(…) ai ciclisti è vietato condurre animali (…)”. Una norma chiara, che tuttavia viene spesso disattesa.
Cosa succede in caso di violazione? La conseguenza di questa condotta è una sanzione amministrativa che impone il pagamento di una somma che va da 26 a 102 euro.
Ma per legge, quindi, com’è possibile trasportare il cane (o altro animale da compagnia) sulle due ruote?
L’articolo 170 del Codice della strada prescrive che su motocicli e ciclomotori a due ruote è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente oltre determinate misure (specificatamente indicate), oppure che impediscano o limitino la visibilità al conducente. Entro questi limiti è consentito il trasporto di animali, purché custoditi in un’apposita gabbia o contenitore. Ovviamente, ogni caso va valutato a sé: dipende dalla grandezza del cane, dall’attitudine e inclinazione, dovendo il conduttore sempre rispettare la relativa sicurezza.
Molti Comuni italiani vietano di trainare il cane in bicicletta, prevedendo sanzioni pecuniarie in caso di trasgressione. La città di Verona, per esempio, nel Regolamento comunale per la tutela degli animali da poco approvato all’articolo 4 prescrive: “È vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento”.
A prescindere dal divieto imposto dal Codice della strada, con efficacia nazionale, e da provvedimenti comunali sempre più in aumento, è necessario e doveroso valutare se tale condotta sia lesiva per il nostro cane. Basterebbe pensare al pericolo causato dal traffico intenso nelle città e allo smog derivante dalla circolazione di veicoli a motore per indurci a una scelta nettamente differente, per il benessere e la sicurezza del nostro quattro zampe (e di terzi).
In casi particolari non sarebbe neppure da escludere un’eventuale responsabilità penale in capo al detentore del cane, qualora l’animale manifestasse malessere a causa dell’insopportabile (e ingiustificabile) attività.
Anni fa, il Nucleo delle guardie eco-zoofile dell’OIPA di Milano intervenne a seguito di una segnalazione relativa al traino, da parte di un ciclista, di un cane che manifestava una palese fatica a seguito della forzata corsa cittadina. Il ciclista è stato fermato e la corsa interrotta, ma al Nucleo è stata notificata una contravvenzione al Codice della strada per eccesso di velocità che, a seguito di ricorso, è stata annullata in quanto la violazione contestata era stata commessa in presenza di una causa di giustificazione: la tutela del benessere animale.