Inasprimento delle pene previste per i reati di maltrattamento, divieto di importazione, vendita e utilizzo sul territorio nazionale  di collari elettronici, collari elettrici, collari con le punte, collari a strozzo o a semi strozzo; abolizione dell’art. 842 del Codice Civile che consente ai cacciatori di accedere nelle proprietà private; perseguimento di coloro che uccidono specie selvatiche con sanzione accessoria della revoca definitiva del permesso di caccia; divieto di esche avvelenate sancito da una legge dello Stato anziché stabilito da un’ordinanza ministeriale annuale; importanza della confisca degli animali sequestrati con decreto motivato; condanne penali anche per zoorastia e divulgazione online di video violenti; rilevanza del terzo settore in materia di tutela ambiente e animali e del ruolo delle guardie zoofile.

E’ quanto, in sintesi, è stato proposto dall’OIPA Italia nell’audizione in Commissione Giustizia del Senato della Repubblica riunitasi il 22 settembre 2020 per discutere vari disegni di legge il cui comune denominatore è l’adeguamento al concetto di animale come “essere senziente” così come definito dall’articolo 13 del “Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea “ di Lisbona del 2008, tenuto conto anche dell’aumento della sensibilità in materia di animali da parte della opinione pubblica e della recente Giurisprudenza.

Dalla maggioranza dei disegni di legge presentati in Commissione, infatti, emerge la volontà di cambiare il Titolo IX-bis del libro secondo del Codice Penale da “Dei delitti contro il sentimento per gli animali“ in “Dei delitti contro gli animali e contro il sentimento per gli animali“, questo anche in previsione dell’attuazione del principio che rimanda al concetto di animali come “esseri senzienti”, come sostenuto nel Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea” di Lisbona.

Tra le diverse istanze presentate, l’OIPA ha espresso la propria condivisione anche in merito al contenuto del DDL 81 che prevede delle disposizioni in materia di delitti contro le specie protette di fauna e flora, rimarcando l’importanza della questione anche in merito alle continue minacce cui sono esposte due specie selvatiche denominate grandi carnivori (Lupi ed Orsi) e per la cui gestione l’Italia è stata più volte passibile di procedura di infrazione UE.

Inoltre, in merito alla tutela della fauna selvatica e relativi Cras (Centri recupero animali selvatici) si è portata all’attenzione dei Senatori un’eccellenza italiana in Europa ovvero il CANC (Centro Animali Non Convenzionali) del Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di Torino, che svolge la funzione di CRAS per la Città Metropolitana di Torino.

Molto importante quanto previsto nel DDL 298 in merito al divieto di vendita di animali in negozi ed on line, un primo passo avanti verso il concetto europeo di animale come “essere senziente”, non più considerato come un bene mobile alla stregua di un abito o un telefonino.

Pieno accordo anche con il “divieto di marchiatura” previsto sempre nel DDL 298 all’articolo 2 voce “art 455 undecies“, un divieto che andrebbe dunque ad aggiungersi al divieto di conchectomia e caudotomia (taglio delle orecchie e della coda) pratiche già vietate con l’entrata in vigore della legge 201/2010,

Di importanza fondamentale anche quanto previsto nel DDL 1030 all’articolo 11,  ovvero la proposta di introdurre “la disposizione in materia di divieto di importazioni sul territorio nazionale, vendita, utilizzo e cessione a qualunque titolo di collari elettronici, collari elettrici, collari con le punte, collari a strozzo o a semi strozzo“ , a supporto di tale proposta si richiama il parere del Ministero della Salute  del 22 luglio 2019 avente come oggetto “parere sui collari acustici per cani“ che allegando un parere tecnico dell’Istituto Zooprofilattico della Lombardia e della Emilia Romagna, Centro di referenza nazionale per il benessere animale del 13-06.2019,  stabiliscono la inidoneità dei collari elettrici, acustici, richiamando anche la normativa attuale in materia di tutela animali e lo definiscono un maltrattamento di animali.

La Giurisprudenza oramai è unanime nel riconoscere l’uso del collare elettrico rientri nella fattispecie criminosa dell’art 544 ter CP ed, infatti, l’uso di tali collari (elettrici ed acustici) sono di fatto vietati, quindi l’introduzione del divieto della produzione e commercializzazione ha anche una azione preventiva sulla possibile commissione di reati.

Ulteriore ed importante principio previsto nel DDL 1030 è la proposta dell’articolo 12 con l’abrogazione dell’articolo 842 del Codice Civile, che consente ai cacciatori di entrare nei fondi privati, permesso che contribuisce ad accrescere il numero delle vittime di caccia (si stima che oltre 30 persone l’anno perdano la vita innocentemente a causa delle battute di caccia).

Importante anche quanto previsto all’art 7 sempre del DDL 1030 e previsto nella quasi totalità dei disegni di legge, intitolato “Inserimento dei reati sugli animali nella banca dati delle Forze di Polizia“, una proposta che trova motivazione dal fatto che oramai è dimostrato da moltissimi studi (in primis in USA dove il provvedimento è stato adottato anche dalla FBI) ossia che il maltrattamento di animali è strettamente correlato alla violenza sulle persone (si suggerisce di visitare le pagine della associazione Link  https://www.link-italia.net/)

A tal proposito si segnala che nella quasi totalità dei disegni di legge presentati, si prevede di perseguire la diffusione in rete di video/foto di maltrattamento di animali, un fenomeno purtroppo molto diffuso in tutto il mondo.

L’Italia sarebbe uno dei primi paesi al mondo che si doterebbe di una tale disposizione, così come riscontrato dai moltissimi casi trattati anche con successo dall’OIPA Italia Onlus grazie al progetto avviato in collaborazione con la società Tutela digitale ha “Stop Viral Animal Cruelty“ https://www.oipa.org/italia/viralcruelty/  

Infine, sempre in merito ai maltrattamenti a danno degli animali si segnala che nel DDL 1030 e anche in altri disegni di legge, vengono ampliate ed affermate chiaramente le funzioni delle guardie particolari giurate zoofile volontarie, pubblici ufficiali con funzioni di polizia giudiziaria, che svolgono un’importante ruolo di prevenzione e repressione dei reati a danno degli animali e di cui l’OIPA Italia dispone di 70 nuclei operativi su tutto il territorio nazionale per un totale di oltre 500 guardie zoofile volontarie che dedicano il proprio tempo libero alla tutela degli animali. https://www.guardiezoofile.info/