Avv. Claudia Taccani
Il trasporto in macchina di un animale da compagnia è disciplinato da un articolo del Codice della Strada che prevede modalità di custodia e sanzioni in caso di trasgressione.
In particolare, senza entrare in tecnicismi, la legge prevede che il trasporto degli animali da compagnia sia effettuato garantendo sicurezza del conducente del veicolo e, quindi, della circolazione stradale.
Fatta questa premessa, guidare con il proprio cane di piccola taglia sulle ginocchia è un comportamento bacchettabile e sanzionabile per il codice della strada, così come portare più cani “liberi” sui sedili posteriori dell’automobile.
Insomma per legge è necessario custodire il quattrozampe in un trasportino omologato o nel vano posteriore del veicolo, in modo da separarlo dal conducente ed evitare qualsiasi pericolo mentre si guida.
Di recente, il Ministero dei Trasporti si è pronunciato, mediante una circolare, sulla cintura di sicurezza del cane, ma con commento negativo in ordine alla sicurezza di tale strumento.
Secondo il Ministero, infatti, un mezzo di “contenimento” idoneo, in alternativa al trasportino, potrebbe essere una rete di separazione del vano posteriore al posto di guida. Questo, tuttavia, non significa che l’eventuale utilizzo della cintura sia sanzionato automaticamente in caso di controllo, poiché il codice stradale al momento nulla dispone, nello specifico, sul punto.
L’ANNOSA QUESTIONE DEL CANE LASCIATO IN MACCHINA SOTTO IL SOLE
Ma cosa succede se l’animale viene lasciato all’interno della macchina quando fa caldo, anche se per poco tempo?
Tale comportamento è vietato per legge perché pericoloso per lo stesso animale.
Il regolamento della città di Roma, per esempio, prevede che “è vietato lasciare animali chiusi in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione al sole dal mese di aprile al mese di ottobre compreso di ogni anno; è altresì vietato lasciare soli animali chiusi, in autoveicoli e/o rimorchi permanentemente anche se all’ombra e con i finestrini aperti. (…)”.
In caso di violazione, scatta una sanzione pecuniaria da euro 200,00 fino a ben 500,00 euro. Ma attenzione!
Questo comportamento scorretto e pericoloso, ben può essere punito dal Codice Penale, a prescindere dall’esistenza o meno di un divieto previsto da regolamento comunale o regionale.
Tenere un cane o comunque un animale dentro un veicolo fermo, in un periodo caldo, può anche configurare una responsabilità penale per detenzione incompatibile e produttiva di gravi sofferenze.
Diverse sono le pronunce in tal senso come, per esempio, la Corte di Cassazione, sezione III penale, con sentenza nel 2015, ha confermato la condanna inflitta nei confronti di due proprietari di un beagle, alla pena di 1.100,00 euro di ammenda ciascuno, per la violazione dell’art. 727 c.p., ossia reato di abbandono e detenzione incompatibile di un animale.
Secondo la ricostruzione dei fatti, gli agenti di polizia municipale erano stati contattati da dei cittadini per la presenza di un cane all’interno di un’autovettura con temperatura esterna di 30 gradi. L’abbaiare del cane sofferente aveva attirato i passanti che, correttamente hanno prontamente contattato e forze dell’ordine per intervenire.
COME DOBBIAMO COMPORTARCI SE CI IMBATTIAMO IN UN ANIMALE LASCIATO ALL’INTERNO DI UN VEICOLO AL CALDO?
Il primo consiglio pratico è quello di accertarsi presso negozi, bar della zona se il proprietario del cane si è assentato, seppur erroneamente, per un attimo e richiamarlo subito per liberare il cane.
In caso di fallimento, è nostro dovere e diritto contattare immediatamente l’autorità di forza pubblica che ha competenza di intervenire per accertare la situazione e salvare l’animale, nonché denunciare d’ufficio il detentore del quattro zampe per abbandono e detenzione scorretta.
E’ consigliabile munirci di testimoni sul posto, scattare foto/girare video, per provare le condizioni di salute dell’animale e chiedere anche l’intervento di un veterinario in caso di necessità.
Qualche considerazione sull’annosa questione del finestrino rotto….
Se non è possibile ottenere l’intervento tempestivo delle autorità, e il cane è palesemente in pericolo con rischio di decesso, il soccorritore che rompe il finestrino, può essere ritenuto responsabile per danneggiamento del veicolo?
Alla luce dell’orientamento giurisprudenziale in materia e della consolidata cultura che ritiene l’animale un essere “senziente”, in caso di “eventuale” contestazione di danneggiamento del veicolo, risulterebbe possibile invocare lo stato di “necessità”, dettato appunto dall’evitare sofferenza, lesioni o morte di un animale.
Inoltre, utilizzando gli strumenti processuali attualmente disponibili nel nostro ordinamento, ben si potrebbe tentare di ottenere la non punibilità per “particolare tenuità del fatto”, lasciando al Giudice la decisione finale.
Insistere con le forze dell’ordine per un intervento è un nostro diritto, così come un nostro dovere salvare una vita a rischio per ignoranza altrui.