Di Claudia Taccani – Responsabile Sportello Legale OIPA Italia Onlus


Come comportarsi, per legge, evitando contestazioni dall’eventuale proprietario o addirittura l’addebito di responsabilità pur avendo agito in buona fede.

Il primo consiglio pratico è quello di controllare se il cane sia dotato di collare con targhetta munita di relativo nome e numero di telefono da contattare. Anche se abbiamo un cane che è la nostra “ombra”, mai fidarci ma è opportuno dotare sempre lo stesso di targhetta identificativa ben visibile e salda alla pettorina\collare, per essere ritracciati, immediatamente, in caso di smarrimento. Se il cane trovato ne è privo, è necessario provvedere alla lettura del microchip, con specifico apparecchio in dotazione della polizia locale o un veterinario autorizzato.

Ricordiamo che la polizia locale è competente, in ambito urbano, della tutela degli animali d’affezione e, pertanto, in caso di smarrimento o ritrovamento di un cane, è possibile richiedere l’intervento. Nel dubbio contattare il numero unico di emergenza 112.

Cosa accade se il cane vagante non viene reclamato?

Per legge, il quattrozampe viene custodito nel canile “sanitario” del comune, per procedere con l’identificazione e gli accertamenti sanitari che escludano il diffondersi di malattie. Successivamente, in caso di mancato reclamato, verrà ospitato presso il canile “rifugio” del comune competente e potrà essere affidato, anche temporaneamente, a privati o Associazioni che ne facciano richiesta.

Siamo responsabili se accogliamo in casa un trovatello e l’effettivo proprietario si faccia vivo per reclamarne la restituzione?

Attenzione, ogni caso va valutato a sé, ma è doveroso sempre tenere in considerazione, prima di tutto, il benessere dell’animale che abbiamo soccorso.

Un caso simile è stato sottoposto alla decisione di un giudice penale a seguito di denuncia da parte del “vecchio” proprietario nei confronti del “nuovo”. La Corte di Cassazione, ha statuito che non si considera reato di “appropriazione di cose smarrite” (ora illecito civile con sanzione pecuniaria fino a 8 mila euro), il ritrovamento per strada di un animale, nel caso di specie di un boxer, di cui si rinviene successivamente il proprietario.

Secondo i Giudici, infatti, il cane non può essere considerato una cosa mobile e, soprattutto, chi lo aveva reclamato ne aveva richiesto la restituzione troppo tardi rispetto al momento in cui aveva scoperto l’indirizzo della nuova casa presso cui si trovava l’animale. Secondo il Codice civile, il termine entro cui reclamare la proprietà di un animale smarrito è di 20 giorni dalla scoperta del luogo in cui lo stesso si trova.

Nel caso sopra citato, la  vecchia proprietaria, pur essendo a conoscenza dell’indirizzo della casa del boxer, non si era attivata tempestivamente, ma soltanto tempo dopo.

E per i gatti, quali regole bisogna seguire?

Fermo restando, per legge, l’obbligo di controllare il nostro animale per sua tutela e per quella degli altri, evitando che possa “scorazzare” incustodito per strada si suggerisce, seppur non obbligatorio per legge, di microchippare il nostro gatto e dotarlo di medaglietta con collare “elastico” o con chiusura di sicurezza che possa aprirsi agevolmente in caso di necessità, evitando che lo stesso possa rimanere impigliato ferendosi.

Consulta i consigli dell’OIPA su cosa fare in caso di interventi di soccorso ad animali: