Claudia Taccani
Avvocato e Responsabile Sportello Legale OIPA Italia Odv
sportellolegale@oipa.org

L’area cani, così comunemente chiamata, è quella zona situata in un contesto urbano dove i cani possono sgambare liberamente e interagire tra di loro.
In questo luogo riservato ai nostri cani ci sono delle regole da rispettare per garantire tutti gli interessi dei frequentatori, soprattutto la sicurezza degli animali e dei loro umani.

Tra le regole principali vi sono quella di raccogliere le deiezioni del proprio animale, di non entrare o di allontanarsi in caso di potenziale pericolo, di non frequentare l’area nel caso in cui il nostro cane femmina sia in calore.

Quanto alla raccolta delle deiezioni, questo adempimento risulta essere non soltanto un dovere civico ma anche un obbligo di legge, come di solito previsto nel Regolamento d’uso dell’area, per garantire la pulizia e l’igiene evitando la trasmissione di malattie.

Per quanto riguarda invece l’utilizzo del guinzaglio, questo non è obbligatorio ma, in caso di potenziale pericolo, ricordiamo che se anche ci troviamo in un’area dove il nostro quattrozampe è libero, questo non significa che siamo esenti da responsabilità se lo stesso combina qualche guaio.

Un ulteriore e importante consiglio, per nulla scontato, è quello di evitare di utilizzare l’area occupata o di lasciare libero il cane se quest’ultimo ha un’indole “impegnativa”. In tal caso è meglio accertarsi che non vi siano altri cani con i quali possa avere problemi.

Se scoppia una zuffa, consigliamo di procedere subito alla cura degli animali feriti e di raccogliere i dati del proprietario dei cani coinvolti e dei testimoni presenti al momento del fatto per avere un eventuale supporto nella ricostruzione della dinamica. È bene sottolineare che, anche se ci si trova in una zona dove gli animali possono essere liberi, questo non ci rende esenti da responsabilità per eventuali danni cagionati ad altri animali o a persone. Ovviamente, ogni caso deve essere valutato nello specifico e ricostruire la dinamica del fatto per provare l’addebito di responsabilità. Successivamente, è possibile chiedere al responsabile il rimborso delle spese sostenute per la cura del cane, senza escludere un risarcimento del danno, inviando una specifica richiesta scritta.

Consigliamo, comunque, di tentare sempre una risoluzione bonaria della vertenza, ricorrendo all’intervento di un legale in caso di risposta omessa o negativa.

Cosa fare, invece, se il nostro Comune è privo di un’area cani? Possiamo invocarne la costruzione o comunque la riserva di una parte del parco pubblico a tale scopo in quanto “interesse pubblico”, poiché diverse sono ormai le persone che hanno uno o più cani in famiglia e l’animale ne è parte integrante.

Poiché la regolamentazione generale non prevede la possibilità di far scorazzare il quadrupede libero per strada o in un parco (in quest’ultimo caso possono esservi delle deroghe su disposizione del Comune che concede spazi aperti dedicati ai cani liberi), l’Amministrazione comunale deve tenere in considerazione l’interesse dei cittadini che hanno la necessità di lasciare correre il proprio cane e, soprattutto, rispettare il benessere dell’animale. Il consiglio pratico è quello di presentare istanza scritta al Sindaco, firmata da più persone che condividono la stessa necessità. Se nel Comune è presente un Ufficio tutela animali e/o un Garante per i diritti degli animali, si può di inviare la stessa richiesta al responsabile ed effettuare eventuali sopraluoghi in aree che possano essere idonee.

Come funziona invece nei parchi pubblici la presenza dei cani?

L’accesso in un’area verde solitamente viene regolata a livello comunale con ordinanze sindacali o regolamenti comunali d’uso del verde.

La tendenza normativa è quella di lasciare libero l’accesso in un parco pubblico ai quattro zampe con guinzaglio, escludendo le aree di gioco per bambini, sempre con l’obbligo della raccolta deiezioni. Purtroppo, come l’esperienza insegna, si sono verificati casi in cui alcuni Comuni hanno imposto il divieto assoluto di accesso con i cani in parchi e aree verdi pubbliche. In tali casi i Tribunali amministrativi regionali (TAR), a seguito dell’impugnazione di tali ordinanze da parte di associazioni e di altri soggetti interessati, hanno annullato queste disposizioni poiché, di fatto, sproporzionate rispetto all’interesse tutelato e lesive per i cittadini proprietari di animali.

A questo proposito segnaliamo una recente vittoria dell’OIPA che, insieme all’ENPA, ha ottenuto dal TAR di Lecce l’annullamento di una delibera del Comune di Ostuni che prevedeva il divieto di accesso dei cani, anche se accompagnati, in quattro aree verdi della città.