Articolo a cura dell’Avv. Claudia Taccani, Sportello legale OIPA
La Corte di Cassazione con un’importante sentenza ha stabilito che il piccione in città va assimilato agli animali selvatici, godendo quindi della tutela legale prevista dalla legge nazionale per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
La competenza nella relativa gestione è quindi in capo alla Provincia o alla Città Metropolitana in coordinamento con il Comune in ambito di materia igienico-sanitaria.
Ma è quindi vietato somministrare cibo ai piccioni?
Attenzione, salvo che non vi siano limitazioni imposte dal Comune (es. ordinanze motivate per ragioni sanitarie) nulla vieta, nei limiti del rispetto dell’igiene e decoro urbano, di provvedere a questi volatili che colorano le nostre città.
Maltrattare questi animali è reato.
Nessuna discriminazione per legge: il reato di uccisione e di maltrattamento di animali colpisce “chiunque, per crudeltà o senza necessità” uccide o maltratta un animale – qualsiasi –compreso i piccioni che convivono nelle nostre città.
La Corte di Cassazione con sentenza del 2019 ha confermato la condanna nei confronti di un pescatore di siluri perché legava le zampe ad alcuni piccioni vivi appendendoli all’amo e utilizzandoli come esche nel fiume..
È bene sapere che questo volatile è dotato di grandi poteri: uno studio condotto dal neuroscienziato Edward Wasserman, dell’University of Iowa, ha svelato che questo animale possiede incredibili capacità di categorizzare e ricordare oggetti e immagini.