Spesso, navigano sul web è facile imbattersi in siti, anche di usi piuttosto comune, dove vengono pubblicate inserzioni per acquistare cane, gatti, animali esotici e non solo.
Possiamo permetterci di definire la vendita di animali on line una triste “pratica”, in quanto se decidiamo di passare parte della nostra vita con un animale d’affezione è importante poter scegliere spontaneamente.
Inoltre, poiché ci sono un numero elevatissimo di “pelosi” in cerca di una casa, possiamo adottare un amico senza per forza passare al relativo acquisto.
Tuttavia, queste sono considerazioni personali e, giustamente, essendo ognuno libero di agire secondo le proprie preferenze, cerchiamo di dare consiglio pratico su come tutelarsi in occasione dell’acquisto di un animale d’affezione.
Nessuna legge, per il momento, impedisce di acquistare un animale su internet, ma badate che, come tutti gli acquisti a distanza, ci sono parecchi pericoli nascosti e poca tutela.
Prima circostanza da tenere presente è che non si conosce la “provenienza” dell’animale “oggetto” dell’acquisto, l’identità precisa del venditore e caratteristiche proprie dell’animale come, per esempio, l’età dell’animale stesso e il relativo stato di salute.
In particolare, si osserva che in Italia, mediante la Legge 4 novembre 2010, n. 201, “Ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia” sussiste il reato di traffico illecito di animali da compagnia. Tale reato, è stato introdotto dal legislatore al fine di contrastare l’importazione e il traffico di cani e gatti in condizione disperate e determinati, in molte occasioni, la morte dell’animale stesso.
Proprio per tutelare cani e gatti, sia cuccioli che di età adulta, di razza presumibilmente “pura” provenienti da paese esteri ( in particolare da paesi dell’Est Europeo) , risulta sempre necessario conoscere con certezza la provenienza del nostro amico, la sua età, le cure veterinarie che sono già state fatte, avere il libretto sanitario, il passaporto ( se proveniente da stato estero) e che lo stesso sia dotato di microchip.
Eventuali mancanze non solo ci danno il diritto a pretendere l’adempimento di controparte ma ben possono causare una responsabilità penale in capo a quest’ultimo.
Insomma, la cosa migliore è diffidare da acquisti fatti ad occhi chiusi, forse perché allettati da descrizioni allettanti e prezzi competitivi.
Ripetiamo, quindi, che se proprio dobbiamo acquistare un animale da compagnia è meglio conoscere dal vivo il venditore anche per tutelarci.
Si osserva, inoltre, che per legge gli animali sono considerati “beni” e, pertanto, parte del nostro patrimonio. Ciò premesso, la legge stessa, in particolare il Codice Civile, disciplina addirittura la garanzia per vendita di animali.
Si tratta dall’ art. 1496 del Codice Civile che recita: “Nella vendita di animali la garanzia per i vizi è regolata dalle leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali. Se neppure questi dispongono, si osservano le norme che precedono.” (art. 1490 ss.)
In parole semplici significa che se vi accorgete che l’animale acquistato presenta una malattia, potete avvalervi delle norme sulla garanzia come qualsiasi altro privato che acquista un prodotto, ma nei termini e nei modi previsti dalla legge ( molto ristretti purtroppo!).
In particolare, si consiglia di controllare preventivamente eventuali proposte contrattuali offerte dal venditore mediante le quali lo stesso potrebbe ridurre i termini per esercitare la garanzia.
Risulta importante segnalare subito al venditore l’eventuale malattia o anche “difetto” estetico dell’animale, mediante comunicazione scritta con raccomandata a.r., sia per tutelare altri potenziali acquirenti, sia per fare in modo che l’allevatore faccia i dovuti controlli sulla così detta “linea di sangue” ed evitare così che altre cucciolate possano avere una malattia determinata.
La legge sulla garanzia prevede la possibilità per l’acquirente di chiedere la risoluzione del contratto ovvero la riduzione della somma versata per l’acquisto stesso. Nel caso del nostro amico si consiglia di chiedere il pagamento di tutte le spese sostenute per la relativa cura, producendo documentazione comprovante il danno ( spese veterinarie, scontrini di farmacia ecc.).
Insomma sussiste un vero e proprio diritto da esercitare nei confronti del venditore.
Concludiamo, comunque, nel ribadire che l’adozione può dare speranza ad un peloso di vivere una vita migliore, liberando lo stesso da una “prigionia” che, purtroppo, per molti cani\gatti, dura una vita intera.