articolo dell’Avv. Claudia Taccani

Arriva il momento delle vacanze per molti ma, purtroppo, non per tutti perché, come l’esperienza ci insegna, purtroppo, ogni anno, il fenomeno dell’abbandono degli animali domestici si ripresenta.

Non si tratta soltanto di un atto disumano ma anche di problema socialmente rilevante.

E’ pericoloso infatti, perché, ad esempio, l’abbandono di un cane in autostrada facilmente può essere causa di incidenti stradali.

Ma cosa dice la legge al riguardo e, soprattutto, come possiamo comportarci se siamo testimoni di un episodio così deplorevole o se troviamo un cane vagante?

L’abbandono di animali che hanno acquisito le abitudini della cattività è un reato punito per legge.

L’art. 727 del Codice Penale prevede che: “Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro.

Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze.”

Questo reato è integrabile anche in caso di abbandono di un animale diverso  da cane e gatto, quindi qualsiasi animale che abbia acquisito le abitudini della cattività proprio perché conviventi con l’uomo e inseriti in un contesto domestico.

Ad esempio un serpente, un iguana, detenuti in casa acquisiscono le abitudini proprie della cattività e, se lasciati in un contesto libero non sono in grado di sopravvivere per mancanza di cibo, acqua, riparo ecc.

Anche la giurisprudenza condanna le ipotesi di abbandono.

La Corte di Cassazione ha condannato per il reato di cui all’art. 727 c.p. un uomo per aver lasciato, di nascosto, la propria cagnetta ferita, all’interno di un canile, non volendola più curare. L’uomo, si era difeso paventando che il comportamento tenuto non integrava l’abbandono dell’animale ma il suo deposito in una struttura pubblica. Dall’istruttoria, però, ne era emerso che il cane era stato abbandonato di nascosto e per di più in un box occupato da altri randagi che provvedevano ad attaccare l’animale ferito. L’abbandono, quindi, aveva comportato non soltanto un distacco affettivo in capo all’animale ma anche una aggressione alla propria incolumità fisica.

Sul punto, tuttavia, la Cassazione, purtroppo, con altra sentenza del 2012 ha assolto una donna che, dopo aver lasciato i propri due cani in una struttura privata, non ha poi provveduto più al relativo ritiro senza tra l’altro pagare la retta per il relativo mantenimento. In tal caso la Cassazione ha ravvisato non sussistere “abbandono” in quanto i poveri quadrupedi erano stati inseriti in un contesto privo di pericoli.

Speriamo che tale decisione rimanga del tutto singolare poiché, mediante la disposizione questo reato il legislatore ha voluto punire i casi di abbandono di animali, da intendersi non soltanto come il venir meno delle condizioni di sopravvivenza come il cibo e l’acqua, ma pure del distacco affettivo.

Gli animali non sono infatti cose ma, esseri senzienti, come ormai previsto anche a livello di legislazione comunitaria.

Ma come comportarsi di fronte a un caso di abbandono o se troviamo un cane vagante in strada?

Se ci troviamo all’interno di un Comune bisogna contattare la Polizia Municipale competente nel recupero di cani vaganti e avvertite il canile municipale più vicino.

Se ci troviamo in autostrada o strade statali, dobbiamo contattare la Polizia di Stato al numero 113: comunicando il luogo dove è stato avvistato il cane (o animale) vagante, la Polizia Stradale può intervenire.

Inoltre, per fare in modo che i colpevoli siano puniti è necessario denunciare quanto accaduto. La denuncia si può fare in carta libera, senza avvocato, direttamente a qualsiasi Procura della Repubblica oppure a un qualunque organo di autorità di pubblica sicurezza.

Infine, non possiamo accennare ad un altro triste fenomeno da segnalare: il cane chiuso in automobile sotto il sole!

Anche in tal caso abbiamo il diritto di contattare un organo di pubblica sicurezza affinché provveda nel più breve tempo possibile a liberare l’animale. Evitare che si verifichi un danno irreparabile giustifica il “danneggiamento” dell’automobile.

Anche in questo caso, c’è il reato di detenzione incompatibile punito dall’art. 727 c.p. ( visto prima) e, quindi, scatta la denuncia.

Segnalare casi di questo tipo è un nostro diritto come pure pretendere l’intervento dell’Autorità di pubblica sicurezza!