La raccolta differenziata è un sistema di smistamento dei rifiuti urbani che prevede, per ogni tipologia di rifiuto, una prima distinzione. Il fine ultimo è la separazione degli stessi in modo tale da reindirizzare ciascuna tipologia verso il rispettivo trattamento di smaltimento o recupero. Per carta, vetro, lattine, plastica e rifiuti organici esistono, dunque, appositi contenitori.

Per chi abbandona gli animali, il fatto che non esista un apposito cassonetto per gettarli, rappresenta certamente un grosso problema, tant’è che sono costretti ad arrangiarsi come possono, chiudendoli dentro scatole di cartone oppure nei sacchetti di plastica.

Metà luglio, sera tarda, solito giro di ronda per le colonie e .. sorpresa: accanto al cassonetto, c’è uno scatolone che “miagola”. Ci risiamo: due micro-mici, un maschio ed una femmina, di pochissimi giorni, lasciati a morire.

Ci sono cose che non capirò mai nella vita: va bene non sterilizzare, va bene far nascere cucciolate indesiderate, va bene non volersene occupare, ma perché uccidere? O, almeno, tentare di farlo? I due micro-mici sono stati fortunati: immediatamente recuperati, sono stati accuditi dalla nostra volontaria Francesca, che li ha allattati e accuditi fino al giorno in cui sono stati adottati. Gigio e Gigia vivono ora a Siracusa, con una cockerina che fa loro da mamma.

L’abbandono di animali è vietato i sensi dell’art. 727 del codice penale, che, al primo comma recita: “Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività, è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro.” La ratio legis per questa norma è stata rinvenuta da parte della dottrina nella tutela del sentimento umano, che è offeso dal maltrattamento o abbandono degli animali, e dal Consiglio di Stato nella diretta tutela, «adeguata all’evoluzione dei costumi e delle istanze sociali», degli animali «da forme di maltrattamento, abbandono ed uccisioni gratuite in quanto esseri viventi capaci di reagire agli stimoli del dolore». La Dichiarazione universale dei diritti dell’animale sancisce all’art. 6 che «L’abbandono di un animale è un atto crudele e degradante».

E ancora, l’uccisione di animali è il reato previsto dall’art. 544bis del codice penale ai sensi del quale: «Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da 4 mesi a 2 anni.»  Una parte della dottrina recente ha etichettato questo reato coniando il neologismo “animalicidio”, a sottolineare il parallelo realizzato dal legislatore tra questa fattispecie delittuosa e l’omicidio.  L’azione esecutiva che costituisce il reato può essere integrata da tutte quelle fattispecie comportamentali che cagionano la morte di un animale. Tale condotta può essere costituita sia da un’azione sia da un’omissione.

Chi abbandona gli animali purtroppo la fa quasi sempre franca e, quando rimangono anonimi, restano impuniti. Sarà politicamente scorretto, ma sono convinta che, in flagranza di reato, in ordine di priorità, bisognerebbe in primis reprimere il reato stesso e recuperare gli animali, successivamente mollare un sonoro ceffone al criminale di turno e, in ultima istanza, denunciarlo.

Tiziana Genovese – Delegata OIPA Catania e provincia