Comunicato stampa
22 dicembre 2020

 

LEGGE DI BILANCIO. LE PREVISIONI A FAVORE DEGLI ANIMALI DOMESTICI E PER IL RECUPERO DELLA FAUNA SELVATICA

 

La legge di bilancio 2021 varata dalla Commissione Bilancio della Camera introduce importanti previsioni a favore degli animali. Le sintetizza l’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) esprimendo soddisfazione per l’attenzione rivolta a chi ha un cane o un gatto in famiglia e ai volontari che ogni giorno, con fatica e spese a loro carico, sostengono le amministrazioni pubbliche nella lotta al randagismo e nel recupero della fauna selvatica.

Aumenta la detrazione per le spese veterinarie, già incrementata nella finanziaria per il 2020. La legge di bilancio 2021 eleva da 500 a 550 euro il limite per le spese veterinarie sostenute, sulle quali spetta una detrazione Irpef pari al 19 per cento, limitatamente alla parte che eccede i 129,11 euro.

Gli animali domestici potranno essere curati, su prescrizione veterinaria, anche con farmaci equivalenti a uso umano, più economici ma di uguale efficacia. Il testo prevede la possibilità per il medico veterinario di prescrivere un farmaco bioequivalente per uso umano che abbia un costo inferiore a quello del medicinale veterinario. Com’è noto, i medicinali veterinari hanno un alto costo e i proprietari di animali domestici sono costretti, in caso di malattia, a pagare farmaci i cui equivalenti a uso umano sono meno costosi.

Sostegno ai Comuni con i conti in rosso per mettere a norma i canili. Si garantiscono ai Comuni in dissesto o pre-dissesto 10 milioni di euro per mettere a norma i rifugi per cani randagi. La dotazione è di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, in favore degli enti locali strutturalmente deficitari o in stato di dissesto finanziario proprietari di rifugi per cani randagi le cui strutture non siano conformi alle normative edilizie o sanitario-amministrative. Il Fondo è destinato alla realizzazione di interventi per la messa a norma dei rifugi esistenti o per la progettazione e costruzione di nuovi rifugi, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa regionale in materia. Le modalità di assegnazione delle risorse del Fondo saranno definite con decreto del ministro dell’Interno di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge.

Istituzione di un Fondo nazionale per il recupero della fauna selvatica con una dotazione di un milione di euro annui a decorrere dal 2021. Il Fondo è destinato a sostenere l’attività di tutela e cura della fauna selvatica da parte delle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 349/86, che abbiano nel proprio Statuto questa finalità e gestiscano centri per la cura e il recupero della fauna selvatica, con particolare riferimento alle specie di interesse comunitario. La norma prevede che le modalità di utilizzo del Fondo siano definite con decreto del ministro dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sentiti il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali e il ministro della Salute. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore legge, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano dovranno trasmettere al Ministero dell’Ambiente l’elenco dei centri per il recupero della fauna selvatica operanti sul territorio gestiti dalle associazioni.

 

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